Descrizione
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che siano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalla sopracitata legge – con esclusione di coloro che siano compresi in una delle categorie indicate nell’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e nell’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1) – a dichiararsi disposti ad essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, ENTRO IL MESE DI OTTOBRE C.A.,
presentando apposita domanda al Sindaco.
L’iscrizione nell’albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
(1) Son esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio.
a) Coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantacinquesimo anno di età;
b) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei trasporti;
c) Gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) I medici responsabili dell’Unità Sanitaria Locale;
e) I segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Allegati
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2026, 14:28